Il reato di maltrattamenti in famiglia è contemplato dall'articolo 572 del codice penale che punisce chi maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o al medesimo affidata. Viene prevista per il reato di maltrattamenti in famiglia la reclusione da uno a cinque anni (se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima la pena prevista per i maltrattamenti in famiglia è aumentata da quattro a sette anni, per le lesioni gravi o da sette a quattodici anni, per le lesioni gravissime).

Affinché si configuri il reato di maltrattamenti in famiglia, i comportamenti si devono perpetuare nel tempo anche se non è richiesta la continuatività della condotta. Il reato di maltrattamenti in famiglia è un reato abituale. Non è neanche richiesto ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia che singoli fatti di maltrattamento costituiscano di per sè reato in quanto la fattispecie delittuosa si realizza proprio in virtù della ripetizione della condotta idonea, in relazione alla sua ripetitività, a recare nocumento all'integrità psico fisica del familiare destinatario dei maltrattamenti.

L'ordine di protezione contro gli abusi familiari (articolo 342 bis del codice civile)


 

 

 

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